Ordinanza 390/1987 (ECLI:IT:COST:1987:390)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 30/09/1987;    Decisione  del 29/10/1987
Deposito de˙l 12/11/1987;    Pubblicazione in G. U. 27/11/1987 n.50
Norme impugnate:  
Massime:  3596
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 390

ORDINANZA 29 OTTOBRE-12 NOVEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n. 1 della legge 18 dicembre 1981 n. 743 (delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto) e del D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (concessione di amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1982 dal Pretore di Salò, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il pretore di Salò ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 lett. c) n. 1 della legge 18 dicembre 1981, n. 743, e del D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744 in relazione agli articoli 76 e 79 della Costituzione, nella parte in cui rispettivamente la legge n. 743/81 non ha indicato i criteri e i principi direttivi della delega e il D.P.R. 744/81 ha modificato il contenuto della legge in assenza dei criteri e dei principi determinativi dell'amnistia;

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 lett. c) n.1 del D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede la esclusione dell'amnistia per i soli reati edilizi di minima entità, realizzati in assenza di concessione e con violazione di interessi pubblici tutelati da vincoli previsti in "strumenti normativi urbanistici" e consente, invece, la applicazione della amnistia ai medesimi reati che abbiano leso interessi pubblici tutelati da vincoli previsti in "strumenti normativi;

Considerato che nell'ordinanza è affermata l'inapplicabilità comunque dell'amnistia ai fatti oggetto del giudizio, in quanto la violazione riguarda un piano urbanistico locale;

che un eventuale accoglimento delle questioni sollevate, lungi dal comportare un'estensione del beneficio, condurrebbe a ridurne ulteriormente le ipotesi di applicabilità, ferma comunque restando quella attuale;

che, quindi, risultando l'auspicata sentenza della Corte inutiler data, la questione è irrilevante ex actis;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, lett. c), n. 1 della legge 18 dicembre 1981, n. 743, 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, nonché dell'intero d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, promossa dal Pretore di Salò con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI