Ordinanza 389/1987 (ECLI:IT:COST:1987:389)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 30/09/1987;    Decisione  del 29/10/1987
Deposito de˙l 12/11/1987;    Pubblicazione in G. U. 27/11/1987 n.50
Norme impugnate:  
Massime:  3635
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 389

ORDINANZA 29 OTTOBRE-12 NOVEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma sesto e ottavo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di Gubbio, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza del 16 ottobre 1982 il Pretore di Gubbio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo Cost., dell'art. 91, commi sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede che il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, emesso nel caso di investimento che ha prodotto la morte o lesioni personali gravi, sia revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di sentenza assolutoria;

Considerato che il provvedimento in esame emanato dal prefetto non costituisce un'anticipazione della inflizione della pena, ma è diretto a tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico, ed ha quindi natura amministrativa (cfr. sent. n. 6 del 1962) sicché manifestamente inconferente è il richiamo all'art. 27 Cost.;

che le stesse finalità prima indicate rendono palesemente ragionevole che un successivo provvedimento di proscioglimento non influisca sulla efficacia di quella tutela;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, co. sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sollevata dal Pretore di Gubbio, con ordinanza 16 ottobre 1982, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI