Ordinanza 38/1987 (ECLI:IT:COST:1987:38)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: SPAGNOLI
Camera di Consiglio del 29/10/1986;    Decisione  del 29/01/1987
Deposito de˙l 05/02/1987;    Pubblicazione in G. U. 18/02/1987 n.8
Norme impugnate:  
Massime:  4053
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 38

ORDINANZA 29 GENNAIO 1987-5 FEBBRAIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 31 ottobre 1985 dall'Assemblea regionale siciliana avente per oggetto "Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso al Regione e utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la regione siciliana, notificato l'8 novembre 1985, depositato in cancelleria il 18 novembre 1985 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1985;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato l'8 novembre 1985, ha impugnato la legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 ottobre 1985 recante "Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici: inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione e utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246";

che nel ricorso si lamenta la violazione di numerose norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano, con le quali si era stabilito che all'inquadramento si sarebbe provveduto sulla base di specifiche norme integrative di attuazione ed, in mancanza di queste, al momento dell'entrata in vigore della disciplina definitiva dei rapporti finanziari tra Stato e Regione ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

che a seguito delle integrazioni alla normativa di attuazione introdotte col d.P.R. 15 gennaio 1986, n. 50, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana con atto dell'11 aprile 1986, ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinunzia il processo instaurato con ricorso notificato l'8 novembre 1985 dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge approvata il 31 ottobre 1985 dall'Assemblea regionale siciliana (n. 42 del registro ricorsi 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE