˙ Ordinanza 376/1987 (ECLI:IT:COST:1987:376)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: ANDRIOLI
Camera di Consiglio del 14/10/1987;    Decisione  del 15/10/1987
Deposito del 04/11/1987;    Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Norme impugnate:  
Massime:  3563
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 376

ORDINANZA 15 OTTOBRE-4 NOVEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1983 dal Pretore di La Spezia, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 giugno 1983 (notificata il 12 e comunicata il 13 del successivo luglio; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 luglio 1984 e iscritta al n. 215 R.O. 1984) sulle opposizioni proposte nei confronti dell'I.N.P.S. da Bruno Teresa e da Del Vecchio Carmine e Di Staso Francesco ai decreti ingiuntivi emessi sulla base delle attestazioni del direttore provinciale dell'I.N.P.S. di La Spezia, il Pretore di La Spezia ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635 co. 2° c.p.c. nei limiti in cui prevede che l'attestazione di un funzionario sia documento idoneo, al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo, per i crediti degli Enti di Previdenza e Assistenza derivanti da omesso versamento dei contributi (orientamento interpretativo accolto dalla Corte di Cassazione);

che avanti la Corte si sono costituiti, nell'interesse dell'I.N.P.S., gli avv.ti Gianni Romoli e Mario Procaccio, giusta delega in calce all'atto depositato il 14 settembre 1984 argomentando e concludendo per la dichiarazione di costituzionalità della norma impugnata e che ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 7 agosto 1984 nel quale ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione;

Considerato che le attestazioni dei direttori delle sedi provinciali dell'I.N.P.S., riguardanti l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro all'Istituto, devono essere fondate sugli accertamenti eseguiti dai funzionari dell'Istituto stesso e che, in occasione di tali accertamenti, ove correttamente eseguiti, il datore di lavoro o il suo rappresentante hanno la possibilità di formulare osservazioni e contestazioni;

che l'attendibilità riconosciuta, nella fase di cognizione sommaria, a tutta una serie di atti provenienti dallo Stato o da enti pubblici creditori trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire a tutte le parti del processo sia attrici che convenute una incisiva tutela giudiziaria dei propri diritti;

che, per le suesposte ragioni, la norma impugnata non vulnera il diritto di difesa, né può essere validamente posta a raffronto - stante la strutturale diversità di situazioni regolate - con la nuova procedura contenziosa introdotta con la legge 24 novembre 1981, n. 689;

che in conclusione la questione si appalesa manifestamente infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, 2° comma c.p.c. nella parte in cui qualifica prove idonee all'emanazione di decreti ingiuntivi gli accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti di previdenza e di assistenza sull'omesso versamento di contributi, sollevata dal Pretore di La Spezia con ordinanza del 25 giugno 1983 (n. 215 R.O. 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI