Ordinanza 359/1987 (ECLI:IT:COST:1987:359)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 30/09/1987;    Decisione  del 15/10/1987
Deposito de˙l 29/10/1987;    Pubblicazione in G. U. 11/11/1987 n.47
Norme impugnate:  
Massime:  3528
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 359

ORDINANZA 15-29 OTTOBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, n. 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1982 dal Tribunale di Lagonegro, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza del 14 aprile 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 64 n. 3 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusazione del giudice per grave inimicizia con il difensore dell'imputato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza e comunque non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, limitandosi ad affermare apoditticamente nel dispositivo la rilevanza della questione, è priva di ogni riferimento al caso di specie, con conseguente elusione del precetto dell'art. 3, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione;

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 n. 3 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza del 14 aprile 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI