N. 358
ORDINANZA 15-29 OTTOBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 635 e seguenti del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 231, 233 e 234 ultimi commi del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1981 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Torino, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza del 10 dicembre 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, l'illegittimità "degli artt. 635 e segg. c.p.p. nella parte in cui riservano al Magistrato di Sorveglianza la competenza a sostituire una misura di sicurezza con altra in relazione agli artt. 231, 233, 234 ultimi commi" del codice penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, la quale, se, da un lato, elenca espressamente fra i provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza quelli concernenti l'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza (v. art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito dall'art. 21, quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663), dall'altro lato, attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere in sede di appello avverso i detti provvedimenti (v. art. 70, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito dall'art. 22, secondo comma, della legge 20 ottobre 1986, n. 663);
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI