Sentenza  350/1987 (ECLI:IT:COST:1987:350)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: ANDRIOLI
Camera di Consiglio del 30/09/1987;    Decisione  del 15/10/1987
Deposito de˙l 29/10/1987;    Pubblicazione in G. U. 11/11/1987 n.47
Norme impugnate:  
Massime:  3542
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 350

SENTENZA 15-29 OTTOBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313 e 663 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Boato Michele e la s.r.l. I.N.V.E.CO., iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 (notificata il 31 marzo e comunicata il 2 aprile successivi; pubblicata nella G.U. n. 287 del 17 ottobre 1984 e iscritta al n. 547 R.O. 1984) sulla opposizione proposta sotto la data del 6 maggio 1983 da Boato Michele, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., avverso la ordinanza emessa all'udienza del 29 marzo 1983 da altro Pretore dello stesso ufficio, con la quale in sua assenza era stata convalidata l'intimazione per finita locazione della s.r.l. INVECO, il Pretore di Mestre ha dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 140, 313, 663 c.p.c. nel loro combinato disposto.

1.2. - Avanti la Corte, nella mancata costituzione delle parti del giudizio a quo, è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, con deduzioni 24 ottobre 1984 depositate il successivo 25, per la inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della proposta questione.

2. - Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato in diritto

3. - La questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 140, 313 e 663 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. è inammissibile perché il Pretore di Mestre non adduce ragioni che inducano questa Corte a deflettere dai motivi che la indussero a giudicare con sent. 18 aprile 1984, n. 121 non fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 co. 2 c.p.c.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313 e 633 c.p.c., sollevato per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. con ordinanza 28 febbraio 1984 del Pretore di Mestre (n. 547 r.o. 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI