N. 313
ORDINANZA 30 SETTEMBRE-8 OTTOBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 maggio 1929 n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con l'ordinanza emessa l'11 marzo 1983 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo e Nicola Marianna ed altri, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza in data 11 marzo 1983 il Tribunale di Pinerolo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, l. 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non consente alla autorità giudiziaria di disporre la sospensione del matrimonio nel caso di cui all'art. 85, secondo comma, cod. civ. (intervenuta istanza di interdizione di uno dei nubendi) qualora le parti intendano contrarre matrimonio canonico in regime concordatario (ed abbiano quindi richiesto le pubblicazioni all'ufficiale dello stato civile);
Considerato che con l. 25 marzo 1985, n. 121 è stata data esecuzione all'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
che l'art. 13, primo comma, dell'accordo citato stabilisce che "... le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate";
che, l'esame della permanente rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta compete al giudice a quo, cui vanno dunque rimessi gli atti;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che gli atti siano restituiti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, l. 27 maggio 1929, n. 847, alla luce della normativa sopravvenuta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: SAJA
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI