Ordinanza 306/1987 (ECLI:IT:COST:1987:306)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: FERRARI
Camera di Consiglio del 25/02/1987;    Decisione  del 22/05/1987
Deposito del 30/09/1987;    Pubblicazione in G. U. 07/10/1987 n.42
Norme impugnate:  
Massime:  3643
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 306

ORDINANZA 22 MAGGIO-30 SETTEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); legge 27 febbraio 1978, n. 41; legge 21 dicembre 1978, n. 843 e d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1985 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Sarnella Sabatino e l'I.N.P.S., iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza emessa in data 21 maggio 1985, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle "leggi 3 giugno 1975, n. 160 (artt. 9 e 10), 27 febbraio 1978, n. 41 (in particolare art. 1), 21 dicembre 1978 (in particolare art. 18)" e del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge con l. n. 41 del 1978, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 3 Cost., assoggettano categorie di pensionati a trattamenti meno favorevoli quanto all'aggancio alla retribuzione ed all'adeguamento all'aumento del costo della vita - di quelli riservati dalla legge ad altre categorie", "non garantendo una crescita uniformemente proporzionale della pensione all'aumento del costo della vita" in violazione anche dei principi costituzionali di cui all'art. 38, cpv. Cost.;

Considerato che i prospettati profili di incostituzionalità non vengono analiticamente riferiti a specifiche disposizioni, ma complessivamente esposti con riguardo ad un intero sistema normativo sul quale genericamente si chiede che la Corte intervenga al fine di renderlo conforme a diverse disposizioni, peraltro solo esemplificativamente indicate come tertium comparationis;

che, inoltre, in ordinanza non si chiarisce né la categoria cui il ricorrente apparteneva, né quale fosse il petitum nel giudizio pendente innanzi al giudice a quo;

che, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 23, primo comma, lettera b) e secondo comma, legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, per l'esame delle questioni da parte della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe (r.o. 753/1985).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Relatore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI