N. 259
ORDINANZA 2-13 LUGLIO 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI; Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 4 novembre 1986 e il 10 febbraio 1987 dal Pretore di Cairo Montenotte nei procedimenti penali a carico di Barilaro Umberto e Francia Claudio, iscritte rispettivamente ai nn. 829 del registro ordinanze 1986 e 120 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5 e 16, prima s.s. dell'anno 1987;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che il Pretore di Cairo Montenotte, con ordinanze 4 novembre 1986 e 10 febbraio 1987 sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento all'art. 3 Cost.;
che la norma è stata impugnata per la parte in cui non consente l'applicazione di sanzioni sostitutive ai reati puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria;
che è intervenuto innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile;
Considerato, in diritto, che è esatto quanto annota il Pretore circa la portata della sent. n. 148 del 1984, la quale effettivamente aveva limitato il giudizio ai reati puniti esclusivamente con pena pecuniaria, riservando ad altro momento quello concernente i reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;
che, però, è evidentemente sfuggito al Pretore che successivamente, con sentenza 12 dicembre 1985 n. 350, questa Corte si è pronunziata anche sulla questione nuovamente oggi sollevata, dichiarandola inammissibile;
che, anzi, con più ordinanze successive la questione è stata poi dichiarata manifestamente inammissibile, anche nei confronti dell'ordinanza della Corte di Cassazione richiamata in sentenza;
che, d'altra parte, nessun diverso profilo è stato avanzato dalle ordinanze pretoree, per cui s'impone la declaratoria di manifesta inammissibilità;
che i giudizi vanno riuniti e le identiche questioni risolte con unica ordinanza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza 4 novembre 1986 e 10 febbraio 1987 (rispettivamente nn. 829/86 e 120/87 reg. ord.) con riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI