Ordinanza 258/1987 (ECLI:IT:COST:1987:258)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ANDRIOLI - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 04/06/1987;    Decisione  del 02/07/1987
Deposito de˙l 13/07/1987;    Pubblicazione in G. U. 12/08/1987 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  4411
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 258

ORDINANZA 2-13 LUGLIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI; Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 dal Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Levanovich Claudio, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima s.s., dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Loss Attilio, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima s.s. dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che con ordinanze 8 ottobre 1986 sia il Tribunale di Treviso che il Tribunale di Bergamo sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 secondo co. cod.pen. con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.;

che la norma citata è stata impugnata nella parte in cui non consente che il giudice possa ritenere la continuazione del reato quando l'unicità del disegno criminoso si riferisca a reati meno gravi, già giudicati, rispetto a quelli oggetto del giudizio in corso;

che in ambo i giudizi è intervenuto, davanti a questa Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto la declaratoria di infondatezza della questione;

Considerato, in diritto, che la questione è stata recentemente risolta da questa Corte con sent. 27 marzo 1987 n. 115, che ha dichiarato la questione non fondata nei sensi di cui in motivazione;

che, pertanto, dev'essere affermata la manifesta infondatezza in ordine alla questione che viene ora sollevata;

che, i giudizi, però, devono essere riuniti per decidere le identiche questioni con unica ordinanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co., cod. pen., sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanze ambo datate 8 ottobre 1986 (rispettivamente n. i. 783/86 e 19/87 Reg. ord.) con riferimento agli art. li 3 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI