N. 246
SENTENZA 1-6 LUGLIO 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI; Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 16 comma 2 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) promossi con le seguenti ordinanze emesse il 6 ottobre 1986 dal Pretore di Cairo Montenotte nei procedimenti penali a carico di Oliveri Dante e Viberti Stefano iscritte ai nn. 835 e 836 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.7, 1ª serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21 ottobre e notificata il 24 novembre 1986; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 835 reg. ord. 1987) nel procedimento penale a carico di Oliveri Dante, imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per avere adibito alcune lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02 (rectius in assenza di contrattazione aziendale che prevedesse lavoro notturno delle donne, il Pretore di Cairo Montenotte sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 della stessa legge nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1 Cost.
2. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato del procedimento a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21 ottobre e notificata il primo dicembre 1986; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 636 reg. ord. 1986) nel procedimento penale a carico di Viberti Stefano imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per aver adibito alcune lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02 in assenza di contrattazione collettiva aziendale che prevedesse il lavoro notturno delle donne, il Pretore di Cairo Montenotte sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 l. 903/1977 nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1 Cost.
4. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato nel procedimento penale, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
5. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il Giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti.
Considerato in diritto
6. - Divergendo le due ordinanze sol per i nominativi degli imputati, gli incidenti su cui sono state rese vanno riuniti ai fini di unitaria deliberazione.
7. - Il Pretore di Cairo Montenotte ha fondato il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 ("Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono funzioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali") e 16 co. 2 ("L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro con minimi di lire 400.000) l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) sui motivi che indussero questa Corte a dichiarare con sent. n. 210 del 1986 l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno") co. 1 della legge 6 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque età e......" e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948 - San Francisco - limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.
8. - La novellazione, cui le disposizioni impugnate hanno assoggettato la normativa dichiarata incostituzionale con la mentovata sentenza n. 210 del 1986, induce a dire infondato il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 903/1977 sollevato dal giudice a quo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 835 e 836 reg. ord. 1985, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte con le ordinanze iscritte ai nn. 835 e 836/1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE