N. 23
ORDINANZA 16-22 GENNAIO 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani) e successive modificazioni e integrazioni promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1979 dal Pretore di Sorgono nel procedimento penale a carico di Maccioni Giovanni Maria ed altri iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 dell'anno 1979;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Sorgono, nel corso di un procedimento penale a carico di Maccioni Giovanni Maria ed altri, imputati di pascolo abusivo continuato ed aggravato in terreni siti in località dell'agro di Desulo e sottoposti a vincolo idrologico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. della legge 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. perché risultavano imposte consistenti limitazioni alla disponibilità ed al godimento dei terreni, per una durata illimitata nel tempo e, comunque, non predeterminata e senza alcun indennizzo;
Considerato che non risultano specificate le norme censurate;
che non v'è motivazione alcuna sulla rilevanza, tanto più necessaria in quanto gli imputati non sono proprietari del terreno de quo e, quindi, non sono i destinatari dei vincoli della cui legittimità costituzionale trattasi;
che, comunque, la questione si appalesa manifestamente infondata in quanto si tratta di un vincolo cui si accompagna una riduzione dell'estimo dei terreni (art. 16 r.d. n. 3267/23);
che, peraltro, il vincolo stesso non importa ablazione della proprietà in tutto o in parte e si risolve a favore dello stesso proprietario che riceve protezione del bene oggetto del suo diritto di proprietà;
che la durata del vincolo è subordinata alla vigenza del pericolo di danno e cessa con il venir meno di esso (art. 13 legge citata);
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, sollevata dal Pretore di Sorgono, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE