N. 219
ORDINANZA 3-8 GIUGNO 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma, della legge della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975 n. 30 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Emilia-Romagna) promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1985 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra Vetere Pierina, il Comune di Forlì e la regione Emilia-Romagna, pervenuta alla Corte il 4 settembre 1986, iscritta al n. 652 del Registro Ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, 1ª Serie Speciale, del 19 novembre 1986;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che il Pretore di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma della legge della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975 n. 30 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Emilia-Romagna) laddove prevede, per il recupero del credito della regione corrispondente agli oneri relativi all'assistenza sanitaria erogata, il ricorso alla procedura coattiva di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
Considerato che identica questione è già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 304 del 1986;
che l'ordinanza del Pretore di Forlì non adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati;
Visti gli artt. 26, secondo comma della L. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma della legge della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975 n. 30 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Emilia-Romagna) sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 117, primo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE