Ordinanza 186/1987 (ECLI:IT:COST:1987:186)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 08/04/1987;    Decisione  del 20/05/1987
Deposito de˙l 22/05/1987;    Pubblicazione in G. U. 10/06/1987 n.24
Norme impugnate:  
Massime:  4297
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 186

ORDINANZA 20-22 MAGGIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe FERRARI; Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1985 dal tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di Liaci Giorgio ed altri, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 1ª serie speciale dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il tribunale militare di Bari, nel procedimento contro Liaci Giorgio ed altri, ha sollevato, su istanza di parte, con ordinanza emessa il 31 ottobre 1985 (R.O. n. 98/1986), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 21 e 52 Cost., dell'art. 180, secondo comma, c.p.m.p., che punisce, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, la presentazione di domande, esposti o reclami da parte di quattro o più militari mediante pubblica manifestazione;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione non appare manifestamente infondata, alla stregua delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 126/1985 (con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'art. 180, primo comma, c.p.m.p.), in quanto riferibili anche alla diversa fattispecie criminosa prevista dal secondo comma dell'art. 180 c.p.m.p., non presa in esame dalla suddetta sentenza poiché non oggetto di censura;

che la questione è ritenuta rilevante, "non potendo essere definito il giudizio pendente";

che non vi è stata costituzione di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione in punto di rilevanza, in quanto si limita ad una apodittica affermazione in proposito, senza fornire alcuna notizia circa il fatto addebitato agli imputati;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3. 21 e 52 Cost., dal tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE