Ordinanza 150/1987 (ECLI:IT:COST:1987:150)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 26/03/1987;    Decisione  del 10/04/1987
Deposito de˙l 23/04/1987;    Pubblicazione in G. U. 06/05/1987 n.19
Norme impugnate:  
Massime:  4230
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 150

ORDINANZA 10-23 APRILE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343- bis, quinto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Zaccarelli Giorgio ed altri, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 22 ottobre 1985, ha denunciato, in riferimento agli artt. 25 e 111 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 343- bis, quinto comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede, tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione, il Pretore che ha emesso un provvedimento di sequestro, revocato dal Tribunale c.d. della Libertà, in sede di riesame, con provvedimento (ordinanza) avente, di fatto, natura di sentenza, laddove escluda i reati presupposti a detto sequestro, per difetto dell'elemento soggettivo e/o oggettivo, venendo così a realizzare una sentenza istruttoria di proscioglimento, con avocazione a sé, dal Giudice naturale pre costituito per legge, del soggetto nei cui confronti era stata avviata l'azione penale";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto: in via principale, che la questione sia dichiarata inammissibile, e ciò perché, come risulta dagli atti del procedimento a quo, il Pretore, subito dopo il provvedimento di revoca pronunciato dal Tribunale, ha emesso un nuovo provvedimento di sequestro; in subordine, che la questione stessa venga dichiarata non fondata;

Considerato che l'eccezione proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato deve trovare accoglimento perché il nuovo provvedimento di sequestro, emesso dallo stesso Pretore successivamente all'ordinanza di revoca pronunciata dal Tribunale in sede di riesame, ha reso non più rilevante nel giudizio a quo la proposta questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 343- bis, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con ordinanza del 22 ottobre 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI