Ordinanza 144/1987 (ECLI:IT:COST:1987:144)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: ANDRIOLI - Redattore:  - Relatore: SPAGNOLI
Camera di Consiglio del 25/03/1987;    Decisione  del 10/04/1987
Deposito de˙l 16/04/1987;    Pubblicazione in G. U. 29/04/1987 n.18
Norme impugnate:  
Massime:  4220
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  1987/1   

Pronuncia

N. 144

ORDINANZA 10-16 APRILE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI; Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ravvisata la necessità della correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 1 del 1987 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:

A) nel "Considerato in diritto":

1) punto "3", p. 26, sesta riga dall'inizio del punto, in luogo di "legge 26 aprile 1950 n. 860" leggasi "legge 26 agosto 1950 n. 860";

2) punto "6", p. 35, seconda riga dall'inizio del punto; punto "8", p. 41, seconda riga dall'inizio del punto; punto "8", p. 47, prima riga, in luogo di "legge 31 dicembre 1977 n. 903" leggasi "legge 9 dicembre 1977 n. 903";

3) punto "6", p. 36, sedicesima riga, in luogo di "legge 2 luglio 1929 n. 1789" leggasi "legge 2 luglio 1929 n. 1289";

4) punto "7", p. 38, quarta riga dall'inizio del punto, in luogo di "legge n. 1204 del 1977" leggasi "legge n. 1204 del 1971";

5) punto "7", p. 39, sestultima riga, in luogo di "d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1076" leggasi "d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026";

6) punto "8", p. 42, sedicesima riga, in luogo di "(art. 143 cod. civ.)" leggasi "(art. 147 cod. civ.)";

7) punto "8", p. 46, quattordicesima riga, in luogo di "lesi" leggasi "leso";

8) punto "8", p. 46, penultima riga, in luogo di "legge 9 dicembre 1971 n. 1204" leggasi "legge 30 dicembre 1971 n. 1204";

9) punto "8", p. 47, sesta riga, in luogo di "lavoratrice madre" leggasi "madre, lavoratrice o meno,";

B) nel dispositivo:

1) lett. " a)", p. 47, terzultima riga, in luogo di "legge 31 dicembre 1971 n. 1204" leggasi "legge 30 dicembre 1971 n. 1204";

2) lett. " c)", p. 48, seconda riga dall'inizio del punto, in luogo di "legge 7 dicembre 1977 n. 903" leggasi "legge 9 dicembre 1977 n. 903".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI