Ordinanza 139/1987 (ECLI:IT:COST:1987:139)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Camera di Consiglio del 25/02/1987;    Decisione  del 10/04/1987
Deposito de˙l 16/04/1987;    Pubblicazione in G. U. 29/04/1987 n.18
Norme impugnate:  
Massime:  4214
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 139

ORDINANZA 10-16 APRILE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 4 maggio 1983 e riapprovata il 27 luglio 1983 dal Consiglio regionale dello Abruzzo, avente per oggetto "Modifiche alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 39, concernente disposizioni di attuazione dell'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 agosto 1983, depositato in Cancelleria il 30 agosto 1983 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1983;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 97 Cost., della legge della Regione Abruzzo approvata il 4 maggio 1983 e riapprovata, a seguito di rinvio da parte del Governo, il 27 luglio 1983, recante modifiche alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 39, concernente disposizioni di attuazione dell'art. 51 della Legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, in quanto, posticipando dal 1° novembre 1973 al 31 dicembre 1975 il termine di compimento dell'anzianità minima di otto anni di servizio richiesta dall'art. 1 della L.R. n. 39 del 1982 per il riconoscimento delle qualifiche terminali nelle carriere di provenienza, consente al personale che abbia maturato quella anzianità minima in epoca successiva di conseguire l'inquadramento nella fascia medio alta dei livelli funzionali, determinando, con arbitrario ed irrazionale esercizio del potere di organizzazione degli uffici, una alterazione dell'assetto organizzativo degli uffici stessi, con pregiudizio di un loro adeguato ed ordinato funzionamento;

Considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 19 agosto 1983, è stato depositato nella Cancelleria di questa Corte il 30 agosto 1983, cioè oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 31, ultimo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, per la impugnativa diretta delle leggi regionali;

che, pertanto, come già è stato ritenuto da questa Corte (v. ordinanze n. 278 del 1986; n. 240 del 1986; n. 241 del 1985; n. 101 del 1985; n. 100 del 1985;), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 4 maggio 1983 e riapprovata il 27 luglio 1983, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI