Ordinanza 134/1987 (ECLI:IT:COST:1987:134)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: FERRARI
Udienza Pubblica del 10/12/1986;    Decisione  del 08/04/1987
Deposito del 15/04/1987;    Pubblicazione in G. U. 29/04/1987 n.18
Norme impugnate:  
Massime:  4207
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 134

ORDINANZA 8-15 APRILE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dottor Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3, 5 e 7 del decreto Presidente regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana) e dell'art. 6 della legge regione Sicilia 7 febbraio 1957, n. 16 (Elezione dei consigli nelle province siciliane), promossi con ordinanze emesse rispettivamente l'11 ottobre 1983 dal Tribunale di Agrigento, il 30 ottobre 1984, il 13 dicembre 1983, l'11 ottobre 1984 e l'11 febbraio 1985 dal Tribunale di Messina, il 17 dicembre 1985 e il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Siracusa, iscritte al n. 913 del registro ordinanze 1984, ai nn. 393, 394, 395, 505 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 306 e 326 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13- bis, 273- bis e 279- bis dell'anno 1985 e nn. 2, 34 e 37 della prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Udito l'avvocato Salvatore Raimondi per la Regione Sicilia;

Ritenuto che i Tribunali: di Agrigento, con ordinanza emessa l'11 ottobre 1983 (r.o. 913/1984); di Messina, con ordinanze emesse il 30 ottobre 1984, il 13 dicembre 1983, l'11 ottobre 1984 e l'11 febbraio 1985 (r.o. 393, 394, 395 e 505/1985); di Siracusa, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1985 (r.o. 326/1986), hanno tutte impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., gli artt. 5 e 6 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 20 agosto 1960, n. 3;

che il già menzionato Tribunale di Siracusa, con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 (r.o. 306/1986), ha impugnato anche, in riferimento agli stessi articoli 3 e 51 Cost., l'art. 6, n. 7 della legge regionale siciliana 7 febbraio 1957, n. 16;

Considerato che gli artt. 5 e 6 del precitato testo unico sono stati denunciati a questa Corte per avere illegittimamente limitato l'elettorato passivo, disponendo alcune cause di ineleggibilità a Consigliere comunale e di incompatibilità con tale carica;

che identica censura è stata mossa in ordine alla ineleggibilità a Consigliere provinciale, disposta con l'art. 6, n. 7 della legge regionale n. 16 del 1957;

che la recente legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31, recante, fra l'altro, "norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere", ricalcando la legge statale 23 aprile 1981, n. 154, ha profondamente modificato al riguardo la disciplina che vigeva all'atto dell'emissione delle ordinanze di rinvio, sia convertendo in incompatibilità alcune cause di ineleggibilità, sia facoltizzando l'interessato a rimuovere le incompatibilità, sia addirittura abrogando talune ipotesi di limitazione all'elettorato passivo anteriormente previste;

che il suddetto riordinamento della materia rende di conseguenza necessario il riesame, da parte dei giudici a quibus, delle sollevate questioni di legittimità costituzionale affinché ne sia valutata nuovamente la perdurante rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Agrigento (r.o. 913/1984), di Messina (r.o. 393, 394, 395 e 505/1985) e di Siracusa (r.o. 306 e 326/1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI