N. 125
ORDINANZA 7-10 APRILE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1984 dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco nel procedimento civile vertente tra il Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la s.r.l. Costruzione del Celio, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecco, con ordinanza del 3 febbraio 1984, ha denunciato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario), "nella parte in cui consente all'Istituto mutuante di espropriare l'immobile gravato da garanzia ipotecaria e di compiere tutti gli atti inerenti nei confronti del "debitore iscritto", cioè del debitore che ha beneficiato del mutuo, e ciò anche se, nel frattempo, questi abbia venduto il bene";
che si è costituito il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, rappresentato e difeso dagli avvocati Adalberto Urzi, Franco Vitale e Domenico Guidi, chiedendo, in via principale, che la questione, in quanto fondata sul presupposto - da ritenersi erroneo sulla base della documentazione prodotta nel giudizio a quo - dell'omesso avviso della procedura esecutiva ai terzi acquirenti, venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e, in via subordinata, che la questione stessa venga dichiarata manifestamente infondata;
e che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, in quanto diretta non a provocare un esame della congruità della motivazione sulla rilevanza, ma a richiedere alla Corte una pronuncia implicante statuizioni influenti sul merito del giudizio a quo, deve essere disattesa (v., implicitamente, sentenza n. 249 del 1984 e, esplicitamente, da ultimo, sentenza n. 189 del 1986);
Che, peraltro, la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 249 del 1984 e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 10 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE