Ordinanza 121/1987 (ECLI:IT:COST:1987:121)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 25/02/1987;    Decisione  del 27/03/1987
Deposito de˙l 09/04/1987;    Pubblicazione in G. U. 22/04/1987 n.17
Norme impugnate:  
Massime:  4190
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 121

ORDINANZA 27 MARZO 1987-9 APRILE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 31 maggio 1986, n. 736/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 131 del 9 giugno 1986, concernente "misure dirette a fronteggiare tempestivamente le situazioni di emergenza" promosso con ricorso della regione Lombardia, notificato il 9 luglio 1986, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1986.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ha impugnato in sede di giudizio di legittimità costituzionale l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 736 del 31 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 1986, avente ad oggetto "Misure dirette a fronteggiare tempestivamente le situazioni di emergenza", per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, l'inammissibilità del ricorso;

che con atto depositato il 10 novembre 1986 il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio, ha rinunciato al ricorso, e che la rinuncia medesima risulta ritualmente accettata dall'Avvocatura dello Stato in data 16 dicembre 1986.

Considerato che, pertanto, il processo di cui trattasi va dichiarato estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla regione Lombardia contro l'ordinanza 31 maggio 1986, n. 736 del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE