N. 113
ORDINANZA 27 MARZO 1987-7 APRILE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con due ordinanze emesse il 4 giugno 1986 dal Tribunale di Pisa nei procedimenti penali a carico di Bardelli Bruno e di Fruzzetti Agostino, iscritte ai nn. 609 e 610 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con due ordinanze dall'identico contenuto emesse il 4 giugno 1984, ha denunciato, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui richiede il parere favorevole del P.M. perché il giudice possa accogliere la richiesta di patteggiamento";
e che nel secondo dei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;
che la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 120 del 1984 nei sensi di cui alla relativa motivazione e manifestamente infondata con ordinanze n. 265 del 1985 e n. 276 del 1986 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con le due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE