Ordinanza 10/1987 (ECLI:IT:COST:1987:10)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 09/12/1986;    Decisione  del 14/01/1987
Deposito de˙l 19/01/1987;    Pubblicazione in G. U. 28/01/1987 n.5
Norme impugnate:  
Massime:  4014
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 10

ORDINANZA 14-19 GENNAIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Puglia notificato il 7 aprile 1986, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 21 del Registro 1986 per conflitto di attribuzione sorto a seguito di numero 57 decreti del Ministero dei beni culturali ed ambientali del primo agosto 1985, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 del 6 febbraio 1986, concernenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico di varie zone della Regione Puglia;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 aprile e depositato il 28 aprile 1986 (Reg. confl. n. 21/1986), la Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso n. 57 decreti del Ministero per i beni culturali e ambientali, recanti vincoli di inedificabilità di zone comprese nel territorio della ricorrente, adottati ai sensi del punto 2 del d.m. 21 settembre 1984 (decreto Galasso) e pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1986, deducendo che i suddetti decreti ministeriali sono lesivi della competenza regionale in materia di protezione delle bellezze naturali, derivante dagli artt. 117 e 118 Cost.; dall'art. 1 del d.P.R. n. 8 del 1972; dagli artt. 4, 80 e 82 del d.P.R. n. 616 del 1977; dagli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, e 1-quinquies del d.-l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431;

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Regione Puglia, con atto depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1986, ha rinunciato al proprio ricorso e che la rinuncia medesima risulta accettata con dichiarazione dell'Avvocato dello Stato stesa in calce;

che, pertanto, il processo di cui trattasi va dichiarato estinto;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE