˙ Ordinanza 95/1986 (ECLI:IT:COST:1986:95)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 05/03/1986;    Decisione  del 09/04/1986
Deposito del 14/04/1986;    Pubblicazione in G. U. 23/04/1986
Norme impugnate:  
Massime:  12341
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 95

ORDINANZA 9 APRILE 1986

Deposito in cancelleria: 14 aprile 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 16/1 s.s. del 23 aprile 1986.

Pres. e rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, nella parte in cui ha esteso la "disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali" al personale dipendente dai Comuni del Trentino-Alto Adige, promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige notificato il 18 luglio 1979, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1979.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, la Regione Trentino-Alto Adige ha denunciato di incostituzionalità l'art. 1 dell'accordo nazionale approvato con il d.P.R. l giugno 1979, n. 191, nella parte in cui estende al personale dipendente dai Comuni del Trentino-Alto Adige "la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali", lamentando l'invasione della sfera di attribuzione spettanti alla Regione in tema di "ordinamento dei comuni" stessi, alla stregua degli artt. 4, 5 n. 1 e 65 del relativo Statuto speciale: competenza già esercitata da parte regionale, mediante la legge 11 dicembre 1975, n. 11;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

Considerato che - come questa Corte ha già rilevato con precedente pronunzia n. 100 del 1980 - il predetto d.P.R. n. 191 del 1979 non è configurabile come legge delegata; tra l'altro perché il d.l. 29 dicembre 1977, n. 946 (convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43), ai sensi del quale è stato emanato, non prevede il conferimento di alcuna delega (come conferma anche la mancata opposizione di termini all'esercizio del potere approvativo degli accordi del tipo di quello in questione) e perché neppure lo stesso d.P.R. si qualifica come fonte legislativa;

che pertanto, difettando la forza di legge dell'atto impugnato, ne consegue la manifesta inammissibilità della relativa impugnazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 (art. 1 della allegata ipotesi di accordo), sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere