N. 90
ORDINANZA 9 APRILE 1986
Deposito in cancelleria: 14 aprile 1986.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 16/1 s.s. del 23 aprile 1986.
Pres. e rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promossi con dodici ordinanze emesse il 7 luglio 1984, il 6 ottobre 1984, il 3 novembre 1984, il 2 marzo 1985 ed il 4 maggio 1985 dal Pretore di Pizzo Calabro, iscritte rispettivamente ai nn. 1150, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305 del registro ordinanze 1984 ed ai nn. 26, 258, 427 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 62 bis, 65 bis, 125 bis, 202 bis, 279 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con dodici ordinanze emanate dal Pretore di Pizzo Calabro tra il 7 luglio 1984 e il 4 maggio 1985 è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui escludono l'estensione del "rito del lavoro" alle controversie relative al rilascio di immobili per finita locazione.
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata negli stessi termini e sotto identici profili a questa Corte, che con sentenza del 13 dicembre 1985, n. 335, l'ha dichiarata inammissibile;
che anche nelle ordinanze introduttive dei presenti giudizi (che vanno riuniti stante l'identità della questione) o fa totale difetto ogni motivazione sulla rilevanza della questione stessa nei procedimenti de quibus (ordinanze nn. 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305/1984; 26, 258, 427/1985) o ne emerge chiaramente l'irrilevanza, in quanto la normativa impugnata disciplina le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello d'abitazione mentre la controversia de qua ha come oggetto un immobile destinato ad abitazione (ordinanza n. 1150/1984).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle, locazioni degli immobili urbani), sollevata dal Pretore di Pizzo Calabro, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere