˙ Ordinanza 84/1986 (ECLI:IT:COST:1986:84)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 05/03/1986;    Decisione  del 20/03/1986
Deposito del 02/04/1986;    Pubblicazione in G. U. 16/04/1986
Norme impugnate:  
Massime:  12325
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 84

ORDINANZA 20 MARZO 1986

Deposito in cancelleria: 2 aprile 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 15/1 s.s. del 16 aprile 1986.

Pres. PALADIN - Rel. PESCATORE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione") promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Consorzio Agrario Provinciale di Ravenna contro il Comune di Cervia iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

ritenuto che con ordinanza 27 gennaio 1983 il T.A.R. per l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione"), sotto il profilo che esso, attribuendo il controllo sulle deliberazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, nelle materie ad essi delegate dalle Regioni, ai Comitati Regionali di controllo, violerebbe l'art. 125 Cost. a norma del quale detto controllo dovrebbe essere attribuito ad un organo dello Stato, trattandosi di atti di competenza regionale, ancorché delegati ad altri enti;

considerato che identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 355 del 1985 e non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre ad una diversa valutazione della questione;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione") sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal T.A.R. per l'Emilia- Romagna, in riferimento all'art. 125 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere