˙ Ordinanza 57/1986 (ECLI:IT:COST:1986:57)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: SAJA
Camera di Consiglio del 05/03/1986;    Decisione  del 18/03/1986
Deposito del 24/03/1986;    Pubblicazione in G. U. 26/03/1986
Norme impugnate:  
Massime:  11863
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 57

ORDINANZA 18 MARZO 1986

Deposito in cancelleria: 24 marzo 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 12/1 s. s. del 26 marzo 1986.

Pres. PALADIN - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 l. 28 gennaio 1977 n. 10 (norme sull'edificabilità dei suoli) promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Mataresi Fiorella, iscritta al n. 894 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 dell'anno 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Mataresi Fiorella, imputata del reato di cui all'art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977 n. 10, il Tribunale di Livorno con ordinanza del 14 novembre 1980 sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 st. 1., per contrasto con gli artt. 41, 42 e 43 Cost.;

che, secondo il Tribunale, le disposizioni di legge impugnate prescrivevano la concessione edilizia per l'esecuzione di opere di modifica da eseguire all'interno delle abitazioni, anche prive di interesse storico ed artistico ed anche quando le opere stesse non comportassero apprezzabili trasformazioni di struttura degli edifici;

che ciò - sempre ad avviso del collegio rimettente - sembrava comportare una compressione del diritto di proprietà privata sui detti immobili, non giustificata dalle previsioni degli artt. 41, 42 e 43 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.

Considerato che nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26, modificato dall'art. 3 bis d.l. 23 aprile 1985 n. 146 conv. in l. 21 giugno 1985 n. 298, detta una nuova disciplina delle opere interne alle costruzioni, disponendo fra l'altro che esse non siano soggette "né a concessione né ad autorizzazione";

che pertanto è necessario che il giudice a quo proceda all'esame della questione alla stregua della citata nuova disposizione di legge, onde valutare se persista la rilevanza della questione stessa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno onde proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio in corso davanti a lui, secondo il sopravvenuto art. 26 l. 28 febbraio 1985 n. 47, modificato dall'art. 3 bis d.l. 23 aprile 1985 n. 146 conv. in l. 21 giugno 1985 n. 298.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere