Ordinanza 314/1986 (ECLI:IT:COST:1986:314)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: SAJA
Camera di Consiglio del 12/12/1986;    Decisione  del 19/12/1986
Deposito de˙l 31/12/1986;    Pubblicazione in G. U. 14/01/1987 n.3
Norme impugnate:  
Massime:  12704
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 314

ORDINANZA 19-31 DICEMBRE 1986

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 4, d.-l. 30 gennaio 1979 n. 21 conv. in legge 31 marzo 1979 n. 93 (Dilazione di provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione) promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1979 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Scagliotti Luigi e Ferretti Ugo, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile tra Scagliotti Luigi e Ferretti Ugo il Pretore di Genova, con ordinanza del 28 giugno 1979 (n. 802 del 1979), sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.3 Cost., dell'art. 2 n. 4 del d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979 n. 93 (Dilazione di provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione);

che la norma citata stabilisce che la dilazione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso di abitazione non si applica per quelli fondati sulla risoluzione della locazione per gravi inadempienze del conduttore;

che, a parere del Pretore, la disposizione suddetta contrasterebbe con il principio di eguaglianza, in quanto non consentirebbe che possa giovarsi della delibera il conduttore condannato con sentenza alla risoluzione del contratto per grave inadempienza consistente nel mancato pagamento di canoni, successivamente versati per intero, mentre la stessa legge concede il suddetto beneficio nell'identico caso di provvedimenti fondati sulla morosità che sia stata poi sanata;

che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.

Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione è sopravvenuto l'art. 3 della l. 1° febbraio 1980 n. 25, che ha nuovamente disciplinato la materia, sulla quale si sono poi succeduti altri provvedimenti legislativi e da ultimo il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708;

che pertanto va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo a cui spetta valutare se la questione sollevata sia tuttora rilevante, alla stregua della normativa sopravvenuta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SAJA

Depositata nella cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE