Ordinanza 309/1986 (ECLI:IT:COST:1986:309)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 09/12/1986;    Decisione  del 19/12/1986
Deposito de˙l 31/12/1986;    Pubblicazione in G. U. 14/01/1987 n.3
Norme impugnate:  
Massime:  12699
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 309

ORDINANZA 19-31 DICEMBRE 1986

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 luglio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto da Torri Giorgio iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1985 dalla Commissione Tributaria Centrale sul ricorso proposto dall'Intendenza di Finanza di Roma contro Iezzi Emanuele, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª s.s. dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Iezzi Emanuele nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e) e 13 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sotto il profilo che essi - rispettivamente - assoggettando a tassazione anche le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e determinando il relativo meccanismo impositivo, contrasterebbero con gli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost.;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che i giudizi vanno riuniti;

che, successivamente alla proposizione di dette questioni di legittimità costituzionale le norme impugnate sono state modificate dalla l. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), dichiarata parzialmente illegittima con sentenza 7 luglio 1986, n. 178;

che, pertanto, è necessario un riesame della rilevanza della questione proposta da parte dei giudici a quibus alla stregua dello jus superveniens;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Perugia, perché riesamini alla stregua dello jus superveniens la rilevanza della questione sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE