˙ Ordinanza 288/1986 (ECLI:IT:COST:1986:288)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: SAJA
Camera di Consiglio del 09/12/1986;    Decisione  del 19/12/1986
Deposito del 23/12/1986;    Pubblicazione in G. U. 07/01/1987
Norme impugnate:  
Massime:  12664
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 288

ORDINANZA 19-23 DICEMBRE 1986

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, primo comma, 39, secondo comma, e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di Napoli-Barra nel procedimento civile tra Tatucci Maria ed Esattoria comunale di Napoli, iscritta al n. 892 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1985 dal Pretore di Valenza nel procedimento civile vertente tra Picchio Gianni e Esattoria imposte dirette di Valenza, iscritta al n. 392 del reg. ord. 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Tatucci Maria, soggetto passivo di esecuzione esattoriale in quanto ritenuta erede di Tatucci Gennaro, il Pretore di Napoli-Barra con ordinanza del 29 ottobre 1985 (reg. ord. n. 892 del 1985) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che affida solo all'Intendente di finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva;

che ad avviso del Pretore la disposizione impugnata ledeva il principio di eguaglianza ed il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;

che analoghe questioni venivano sollevate dal Pretore di Valenza il quale, con ordinanza del 21 dicembre 1985 emessa nel procedimento promosso da Picchio Gianni (reg. ord. 392/1986), impugnava gli artt. 15 e 39 d.P.R. cit. i quali, rispettivamente, dispongono l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, nonché l'iscrizione di un terzo del tributo preteso dall'ufficio, in pendenza del giudizio tributario di primo grado (nell'ordinanza il pretore indicava anche l'art. 11 d.P.R. cit.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili o manifestamente infondate;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro analogia;

che le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate in quanto sostanzialmente coincidenti con quelle già decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha escluso la fondatezza nella considerazione che contro gli atti esecutivi il contribuente è tutelato, oltreché dal potere di sospensione attribuito all'intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio; la Corte ha altresì osservato che la garanzia cautelare non costituisce, alla stregua delle norme costituzionali, una componente essenziale della funzione giurisdizionale;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dai Pretori di Napoli-Barra e di Valenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE