˙ Ordinanza 281/1986 (ECLI:IT:COST:1986:281)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 12/11/1986;    Decisione  del 16/12/1986
Deposito del 19/12/1986;    Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Norme impugnate:  
Massime:  12644
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 281

ORDINANZA 16 DICEMBRE 1986

Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 61/1 s.s. del 31 dic. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. BORZELLINO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 64 legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con l'ordinanza emessa il 4 giugno 1980 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Fontana Romeo iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 giugno 1980 dalla Corte dei conti - Sezione quinta giurisdizionale per le pensioni di guerra - è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 l. 10 agosto 1950 n. 648 e 64 l. 18 marzo 1968 n. 313 "nella parte in cui, in mancanza di altri chiamati, non prevedono, accanto ai legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali quali soggetti di diritto a trattamento privilegiato indiretto di guerra" per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, quanto ai motivi della non manifesta infondatezza della questione, si limita a richiamare quel che era stato dedotto in una precedente ordinanza della stessa Sezione, già dichiarata peraltro inammissibile (ordinanza n. 12 del 1983);

che va dichiarata, ora, manifestamente inammissibile la sollevata questione non essendo bastevole, ai fini dell'assolvimento del precetto di cui all'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, una mera motivazione per relationem (cfr. sentenza n. 292 del 1985; ordinanze nn. 23 e 294 del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 l. 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e 64 l. 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), sollevata dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere