˙ Ordinanza 280/1986 (ECLI:IT:COST:1986:280)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 12/11/1986;    Decisione  del 16/12/1986
Deposito del 19/12/1986;    Pubblicazione in G. U. 31/12/1986
Norme impugnate:  
Massime:  12643
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 280

ORDINANZA 16 DICEMBRE 1986

Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 61/1 s.s. del 31 dic. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Saccavino Giannantonio, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,1ª serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 5 febbraio 1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, "nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per infermità psichica al previo accertamento del Giudice di esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità medesima al tempo della sua esecuzione";

e che, in particolare, il giudice a quo denuncia ingiustificata disparità di trattamento: a) anzitutto, rispetto all'art. 204, terzo comma, del codice penale, che, subordinando all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa l'esecuzione non ancora iniziata delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, richiede l'"effettiva sussistenza della seminfermità e della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione della misura di sicurezza e non soltanto quindi al momento della sua applicazione con la sentenza di condanna"; b) rispetto agli artt. 204, secondo comma, 205, secondo comma, n. 2, e 222, primo comma, del codice penale, dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 139 del 1982, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o dell'esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza; c) rispetto agli artt. 204, secondo comma, 219, primo e secondo comma, del codice penale, dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 249 del 1983, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza;

considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il cui art. 31 ha espressamente abrogato con il primo comma l'intero art. 204 del codice penale, inoltre stabilendo nel secondo comma che "Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il reato è persona socialmente pericolosa";

che tali innovazioni normative rendono necessario restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se, ed eventualmente in quali termini, la questione sollevata sia ancora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCA TORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere