N. 245
ORDINANZA 13 NOVEMBRE 1986
Deposito in cancelleria: 18 novembre 1986.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 55/1 s.s. del 26 nov. 1986.
Pres. LA PERGOLA - Rel. PESCATORE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige notificato il 14 maggio 1986, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 24 del Registro 1986 per conflitti di attribuzione, sorto a seguito del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 8 novembre 1985 (pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 1986, n. 63), avente ad oggetto "Procedura di attuazione dell'art. 7 della l. 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ricorso notificato il 14 maggio 1986 al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del Tesoro e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione, impugnando il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 8 novembre 1985 (pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 1986, n. 63), avente ad oggetto "Procedura di attuazione dell'art. 7 della l. 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione";
che nel ricorso si premette che la Regione ha impugnato anche la l. 27 febbraio 1985, n. 49 e si lamenta l'invasione di competenze ad essa garantite dallo Statuto speciale d'autonomia, chiedendosi, previa sospensione, l'annullamento del decreto impugnato;
che dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché ad esso medesimo" non rivolto né notificato";
Rilevato, che effettivamente il ricorso non risulta notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che, a norma dell'art. 39 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 27 delle norme integrative 16 marzo 1956, i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni debbono svolgersi esclusivamente in contraddittorio tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione interessata, qualunque sia l'autorità dello Stato o della Regione che abbia emanato l'atto impugnato;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sent. 16 giugno 1983, n. 172), la mancata notificazione del ricorso della Regione al Presidente del Consiglio dei Ministri lo rende inammissibile;
Visti gli artt. 41 e 26 della l. 11 marzo 1953, n. 87;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere