˙ Ordinanza 245/1986 (ECLI:IT:COST:1986:245)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 29/10/1986;    Decisione  del 13/11/1986
Deposito del 18/11/1986;    Pubblicazione in G. U. 26/11/1986
Norme impugnate:  
Massime:  12600
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 245

ORDINANZA 13 NOVEMBRE 1986

Deposito in cancelleria: 18 novembre 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 55/1 s.s. del 26 nov. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. PESCATORE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige notificato il 14 maggio 1986, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 24 del Registro 1986 per conflitti di attribuzione, sorto a seguito del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 8 novembre 1985 (pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 1986, n. 63), avente ad oggetto "Procedura di attuazione dell'art. 7 della l. 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ricorso notificato il 14 maggio 1986 al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del Tesoro e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione, impugnando il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 8 novembre 1985 (pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 1986, n. 63), avente ad oggetto "Procedura di attuazione dell'art. 7 della l. 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione";

che nel ricorso si premette che la Regione ha impugnato anche la l. 27 febbraio 1985, n. 49 e si lamenta l'invasione di competenze ad essa garantite dallo Statuto speciale d'autonomia, chiedendosi, previa sospensione, l'annullamento del decreto impugnato;

che dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché ad esso medesimo" non rivolto né notificato";

Rilevato, che effettivamente il ricorso non risulta notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, a norma dell'art. 39 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 27 delle norme integrative 16 marzo 1956, i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni debbono svolgersi esclusivamente in contraddittorio tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione interessata, qualunque sia l'autorità dello Stato o della Regione che abbia emanato l'atto impugnato;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sent. 16 giugno 1983, n. 172), la mancata notificazione del ricorso della Regione al Presidente del Consiglio dei Ministri lo rende inammissibile;

Visti gli artt. 41 e 26 della l. 11 marzo 1953, n. 87;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere