˙ Ordinanza 244/1986 (ECLI:IT:COST:1986:244)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 29/10/1986;    Decisione  del 13/11/1986
Deposito del 18/11/1986;    Pubblicazione in G. U. 26/11/1986
Norme impugnate:  
Massime:  12599
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 244

ORDINANZA 13 NOVEMBRE 1986

Deposito in cancelleria: 18 novembre 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 55/1 s.s. del 26 nov. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. PESCATORE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (" Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), promosso con due ordinanze emesse il 21 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Perugia sui ricorsi proposti da Mazzini Luigi e Barbieri Ugo iscritte ai nn. 198 e 199 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1 s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche") sotto il profilo che essi, assoggettando a tassazione anche le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S., contrasterebbero con gli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost.;

Considerato che le ordinanze sollevano entrambe la medesima questione, per cui i giudizi vanno riuniti;

Che, successivamente alla proposizione di detta questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata la l. 26 settembre 1985, n. 482 (" Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita"), dichiarata parzialmente illegittima con sentenza 7 luglio 1986, n. 178;

Che, pertanto, è necessario un riesame della rilevanza della questione proposta da parte dei giudici a quibus alla stregua dello ius superveniens;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Perugia, perché riesamini alla stregua dello ius superveniens la rilevanza della questione sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere