˙ Ordinanza 232/1986 (ECLI:IT:COST:1986:232)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Udienza Pubblica del 05/06/1986;    Decisione  del 31/10/1986
Deposito del 05/11/1986;    Pubblicazione in G. U. 12/11/1986
Norme impugnate:  
Massime:  12587
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 232

ORDINANZA 31 OTTOBRE 1986

Deposito in cancelleria: 5 novembre 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 53/1 s.s. del 12 nov. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. AEDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1975, n. 6 (Norme in tema di liberazione condizionale), in relazione all'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dalla Corte d'appello di Perugia sull'istanza proposta da Rambaldi Gennaro, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 prima serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 23 ottobre 1985, ha denunciato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, in relazione all'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede anche per coloro che sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, di poter presenziare all'udienza di discussione della propria liberazione condizionale";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, nel frattempo, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, la quale ha abrogato espressamente (v. art. 29) la legge 12 febbraio 1975, n. 6, e reso applicabile al procedimento per la liberazione condizionale (v. art. 25, secondo comma, sostitutivo dell'art. 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354) la disciplina originariamente prevista per il solo procedimento di sorveglianza, a cominciare dall'art. 71 bis, primo comma;

e che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere