˙ Ordinanza 20/1986 (ECLI:IT:COST:1986:20)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 20/11/1985;    Decisione  del 22/01/1986
Deposito del 30/01/1986;    Pubblicazione in G. U. 05/02/1986
Norme impugnate:  
Massime:  11831
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 20

ORDINANZA 22 GENNAIO 1986

Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 5/1 s.s. del 5 febbraio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. GRECO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. l. comma terzo, d.l. 10 dicembre 1976 n. 798 (Proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari) Così come modificato dalla legge 8 febbraio 1977 n. 16, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1979 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Avellino sul ricorso proposto da Ingino Antonio ed altra, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 giugno 1979 (R.O. n. 786/79) nel procedimento introdotto con ricorso da Ingino Antonio ed altra, la Commissione Tributaria di secondo grado di Avellino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 10 dicembre 1976 n. 798 (Proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari), convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977, n. 16, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. in quanto risulterebbero esclusi dalla proroga in esso prevista i termini scaduti tra il 3 febbraio 1976 ed il 4 dicembre 1976, relativamente ad atti notificati tra il 5 febbraio 1975 (data di entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 576) ed il 5 ottobre 1976 (sessantesimo giorno antecedente al compimento dell'anno di sospensione, stabilito con la stessa legge n. 576/75 per i termini relativi ai ricorsi in materia di imposte).

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, che sollecita la declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato che la questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 30 luglio 1984, n. 238 e che, con l'ordinanza in epigrafe, non si deducono motivi nuovi o diversi di possibile illegittimità costituzionale della norma denunciata, onde la censura relativa non può sottrarsi alla pronunzia della sua manifesta infondatezza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma terzo, del d.l. 10 dicembre 1976 n. 798, convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977 n. 16, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Avellino con ordinanza emessa il 16 giugno 1979 (R.O. n. 786/79) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere