˙ Ordinanza 147/1986 (ECLI:IT:COST:1986:147)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 21/05/1986;    Decisione  del 11/06/1986
Deposito del 18/06/1986;    Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Norme impugnate:  
Massime:  12413
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 147

ORDINANZA 11 GIUGNO 1986

Deposito in cancelleria: 18 giugno 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 31/1 s.s. del 2 luglio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1983 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Degli Innocenti Giuseppe e la Prefettura di Modena, iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Modena, con ordinanza del 25 maggio 1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, e 47 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, "nella parte in cui, qualora il bene confiscabile sia indispensabile alla sua vita ed a quella delle persone che con lui convivono, non è applicabile anche se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata "l'irrilevanza e, in subordine, l'infondatezza" della questione;

considerato che, essendo in discussione nel processo a quo la violazione dell'art. 58, ottavo comma (diventato nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la norma di cui il Pretore di Modena dovrebbe fare applicazione per quanto attiene alla confisca non è la norma generale dell'art. 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma la norma speciale dell'art. 21, terzo comma, della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo");

e che, di conseguenza, l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sarebbe priva di qualsiasi effetto nel giudizio nel corso del quale la questione è stata proposta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, e 47 della Costituzione, dal Pretore di Modena con ordinanza del 25 maggio 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere