N. 127
ORDINANZA 24 APRILE 1986
Deposito in cancelleria: 30 aprile 1986.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 21/1 s.s del 14 maggio 1986.
Pres. PALADIN - Rel. BORZELLINO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 2 della legge approvata il 31 ottobre 1985 dall'Assemblea regionale siciliana recante "Norme in materia di personale delle Unità sanitarie locali" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato l'8 novembre 1985, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
premesso che con ricorso in data 8 novembre 1985 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato avanti a questa Corte le disposizioni contenute negli artt. 1, terzo comma, e 2 del disegno di legge n. 989, approvato dall'Assemblea regionale il 31 ottobre precedente e recante norme in materia di personale delle Unità sanitarie locali;
premesso, altresì, che in data 27 novembre 1985 l'Assemblea regionale ha approvato altro disegno di legge, apportando alle surriferite disposizioni impugnate le modifiche necessarie a far venir meno gli assunti rilievi di incostituzionalità formulati nel ricorso;
ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha, in conseguenza, rinunciato al proprio ricorso e che la rinuncia medesima risulta ritualmente accettata;
considerato, pertanto, che il processo di cui trattasi va dichiarato estinto.
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere