N. 126
ORDINANZA 24 APRILE 1986
Deposito in cancelleria: 30 aprile 1986.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 21/1 s.s. del 14 maggio 1986.
Pres. PALADIN - Rel. BORZELLINO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma, legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1984 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Martinoli Maria Grazia ed altra, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 5 ottobre 1984, nel procedimento penale a carico di Martinoli Maria Grazia ed altra ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbero ad essere diversamente trattate ipotesi sostanzialmente simili.
Considerato che nella richiamata ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento atto ad individuare la cennata fattispecie, sicché risulta eluso, anche ai fini di motivazione della rilevanza, il disposto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87;
Visto l'art. 26, secondo comma, della ridetta legge n. 87 del 1953.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere