˙ Ordinanza 123/1986 (ECLI:IT:COST:1986:123)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: LA PERGOLA
Camera di Consiglio del 05/03/1986;    Decisione  del 24/04/1986
Deposito del 30/04/1986;    Pubblicazione in G. U. 14/05/1986
Norme impugnate:  
Massime:  12376
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 123

ORDINANZA 24 APRILE 1986

Deposito in cancelleria: 30 aprile 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 21/1 s.s. del 14 maggio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette"), promosso con l'ordinanza emessa il 14 novembre 1984 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Mancuso Giovanna e l'Esattoria delle Imposte Dirette di Cosenza, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cosenza ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 6O2, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette", nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini, fino al terzo grado, del contribuente (nella specie al coniuge) di proporre opposizione ex art. 619 c.p.c., per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune;

che il giudice a quo ha rilevato che con la sentenza n. 42 del 1964 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione avente ad oggetto normativa previgente, ma identica nel contenuto a quella ora censurata (art. 207 del d.P.R. n. 645/1958);

che, tuttavia, lo stesso giudice rimettente sostiene che, alla luce del nuovo diritto di famiglia, entrato in vigore con la riforma del codice civile disposta con la legge n. 151 del 1975 ed in particolare considerazione della possibilità di optare per il regime separato dei beni, la questione di costituzionalità vada riesaminata da questa Corte;

che nel presente giudizio di costituzionalità si è costituita la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, parte privata creditrice, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, entrambi a sostegno dell'infondatezza della questione, come sollevata dal Tribunale di Cosenza.

Considerato che, come già detto, lo stesso giudice a quo ha rilevato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 1964 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), contenente norma identica a quella ora censurata;

che, peraltro, proprio sul presupposto di tale identità la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, lett. b, del d.PR. n. 602/1973 con ordinanza n. 283 del 1984;

che, come osserva l'Avvocatura dello Stato, in verità la riforma del diritto di famiglia nulla ha in sostanza modificato della previgente disciplina, ai fini della presente questione, dal momento che il regime della separazione dei beni dei coniugi era già operante prima dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere