N. 103
ORDINANZA 16 APRILE 1986
Deposito in cancelleria: 22 aprile 1986.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 17/1 s.s. del 30 aprile 1986.
Pres. PALADIN - Rel. GALLO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 primo comma, c.p.m.p., promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1984 dalla Corte di Cassazione nel procedimento penale a carico di Francese Alberto iscritta al n. 1054 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 bis dell'anno 1985;
visti gli atti di costituzione di Francese Alberto;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo;
ritenuto che, con ord. 10 gennaio 1984 la Corte di Cassazione, nel processo penale contro il maresciallo dell'aeronautica militare Francese Alberto, imputato di violenza contro inferiore (art. 195, primo comma, c.p.m.p.), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma citato, con riferimento all'art. 3 Cost.,
che, nell'ordinanza, il Supremo consesso della magistratura rilevava come, dopo la sent. n. 103/1982 di questa Corte, la fattispecie in esame veniva a risultare sanzionata in modo più grave (reclusione militare da 6 mesi a 5 anni) di quanto non sia attualmente il delitto di insubordinazione con violenza (art. 186 ultimo comma, c.p.m.p.): e ciò in quanto la predetta sentenza ha fissato, quale criterio informatore, che per tutte le specie di insubordinazione si debbano applicare le sanzioni previste dalla legge penale comune,
che, una siffatta situazione, però, ha concretato un assetto sanzionatorio che viene a risultare irrazionale e discriminatorio ai danni del superiore, che riceve Così un trattamento ingiustificatamente più grave,
che, nel giudizio si costituiva la parte privata, assistita dall'Avv. Mauro Mellini, che, aderendo alla sollevata questione ne chiedeva l'accoglimento,
considerato, però, che è sopravvenuta nelle more la l. 26 novembre 1985, n. 689 che all'art. 5 ha completamente sostituito la norma impugnata, per cui s'impone che il giudice a quo riesamini la rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova normativa.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere