N. 84
ORDINANZA 19 MARZO 1985
Deposito in cancelleria: 20 marzo 1985.
Pres. ROEHRSSEN - Rel. GALLO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 maggio 1982 n. 308 recante Norme sul contenimento dei consumi energetici, promosso con ricorso del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano notificato il 7 luglio 1982, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1982.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Provincia Autonoma di Bolzano, con ricorso 6 luglio 1982, notificato il 7 successivo, ha impugnato la legge statale 29 maggio 1982 n. 308 recante "Norme sul contenimento dei consumi energetici" ed altro, sostenendo che la legge nel suo complesso, ma in particolare negli artt. 2, 3, 5, 6, 7, primo comma e 12, primo e secondo comma, ledeva l'ambito di competenza, legislativa e amministrativa, di essa ricorrente, nonché il sistema di finanziamento delle relative attività, per cui ne chiedeva declaratoria d'illegittimità costituzionale,
che si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva la reiezione del ricorso,
che, però, con atto notificato il 31 ottobre 1984, la Provincia Autonoma di Bolzano ha dichiarato di rinunciare al predetto ricorso, previa Delibera 25 settembre 1984 n. 9 del Consiglio Provinciale di Bolzano, in quanto la successiva legge statale 21 aprile 1983 n. 127 avrebbe pienamente salvaguardato le competenze della ricorrente,
che, con atto 12 gennaio 1985, l'Avvocatura Generale dello Stato ha dichiarato di accettare, in nome e per conto del suo Rappresentato, la predetta rinunzia ad ogni effetto di legge.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'estinzione del processo a causa di formale rinunzia, ritualmente accettata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere