˙ Ordinanza 83/1985 (ECLI:IT:COST:1985:83)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: ROEHRSSEN - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 26/02/1985;    Decisione  del 19/03/1985
Deposito del 20/03/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  10788
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 83

ORDINANZA 19 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 20 marzo 1985.

Pres. ROEHRSSEN - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente della Provincia di Bolzano, notificati il 21 novembre 1977, il 12 novembre 1977, il 19 aprile 1979, il 24 aprile 1980, depositati rispettivamente il 28 novembre 1977, il 21 dicembre 1977, il 27 aprile 1979 e il 2 maggio 1980 ed iscritti ai nn. 22 e 23 del 1977, 10, 11 e 12 del 1979, 10 e 11 del 1980, per conflitti di attribuzione sorti in materia di istruzione pubblica.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con i sette ricorsi indicati in epigrafe, di cui uno contro il Decreto del Ministro P.I. 15 settembre 1977 ed altro contro telegramma 6434/77 dello stesso; due contro Decreto del predetto Ministro in data 9 febbraio 1979, due contro Decreto dello stesso in data 9 febbraio 1980 e infine uno contro d.P.R. 6 febbraio 1979, la Provincia Autonoma di Bolzano rivendicava la propria competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti indicati, tutte relative ad orari e programmi di Scuole medie varie della provincia, chiedendo di conseguenza l'annullamento dei provvedimenti stessi,

che si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri in ciascun giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che, riconosciutane l'infondatezza, i ricorsi venissero respinti,

che, però, successivamente, previa delibera 3 settembre 1984 del Consiglio Provinciale di Bolzano, con atto notificato il 31 ottobre 1984, la Provincia rinunziava a tutti i ricorsi sopradescritti, e l'Avvocatura Generale, in nome e per conto del Presidente del Consiglio, accettava la rinunzia, ponendo adesione in calce alle prime cinque rinunzie, e accettando quella relativa ai ricorsi nn. 10 e 11/1980 con separato atto 27 novembre 1984,

che, riferendosi i ricorsi alle stesse materie e dovendo essi avere, attesa la rinunzia, la stessa sorte processuale, possono essere riuniti in unico giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara estinto il processo a seguito di sopravvenuta rinunzia, ritualmente accettata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE. - Cancelliere