N. 66
ORDINANZA 8 MARZO 1985
Deposito in cancelleria: 12 marzo 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 68 bis del 20 marzo 1985.
Pres. ROEHRSSEN - Rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985.
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale di omissione nel dispositivo della sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985.
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nel dispositivo della sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985, dopo le parole "previsti nel precedente articolo" sia inserito il numero "7" (sette).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere