N. 65
ORDINANZA 7 MARZO 1985
Deposito in cancelleria: 8 marzo 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 68 bis del 20 marzo 1985.
Pres. ELIA - Rel. GALLO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma primo, C.P.M.P., promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal Tribunale Militare di Verona nel procedimento penale a carico di Marrazzo Carmine ed altro, iscritta al n.260 del registro ordinanze 1984 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che con ordinanza 27 gennaio 1984 il Tribunale militare di Verona, nel procedimento penale contro Marazzo Carmine ed altro, imputato del reato di cui gli artt. 110 c.p. e 195, primo comma, 47 n. 4 c.p.m.p. (concorso in violenza aggravata contro un inferiore), solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p. con riferimento all'art. 3 Cost.,
che rilevava il Tribunale remittente l'irrazionale disparità di trattamento del regime sanzionatorio contemplato nella disposizione denunziata rispetto le ipotesi previste nel secondo comma, dove sono descritte fattispecie di e anche maggiore gravità, in ordine alle quali, tuttavia, a seguito della sent. 27 maggio 1982, n. 103 di questa Corte si applicano pene molto più miti,
considerato che la questione è stata già risolta con sent. 14 giugno 1984, n. 173 di questa Corte, concernente situazione perfettamente identica, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione denunziata limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni",
che, pertanto, giusta la prassi giurisprudenziale vigente, la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Verona con ordinanza 27 gennaio 1984, perché l'illegittimità è già stata dichiarata con sent. 14 giugno 1984, n. 173.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere