˙ Ordinanza 63/1985 (ECLI:IT:COST:1985:63)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROEHRSSEN - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 26/02/1985;    Decisione  del 07/03/1985
Deposito del 08/03/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  10760
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 63

ORDINANZA 7 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 8 marzo 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 68 bis del 20 marzo 1985.

Pres. ROEHRSSEN - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1978 dal Pretore di Vicenza sul ricorso proposto da Scorzato Gino contro l'INPS, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 dell'anno 1978.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 12 aprile 1978, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia), "nella parte in cui, subordinando l'esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di servizio militare alla iscrizione in atto al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ed escludendo tale facoltà per i pensionati del medesimo fondo, pone in essere una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche in dipendenza di un dato meramente temporale ed estrinseco";

e che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione né contiene il minimo riferimento al caso di specie, eludendo in tal modo il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, sentenze n. 9 e n. 6 del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere