˙ Ordinanza 43/1985 (ECLI:IT:COST:1985:43)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: FERRARI
Camera di Consiglio del 13/06/1984;    Decisione  del 07/02/1985
Deposito del 13/02/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  10736
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 43

ORDINANZA 7 FEBBRAIO 1985

Deposito in cancelleria: 13 febbraio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 44 bis del 20 febbraio 1985.

Pres. ELIA - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge approvata il 2 giugno 1983 dalla Regione Sicilia recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 in ordine all'adeguamento delle strutture operative forestali", promosso con ricorso del Commissario dello Stato nella Regione Sicilia, notificato il 10 giugno 1983, depositato il 18 successivo, iscritto al n. 27 del registro ricorsi 1983 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 1983.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ricorso in data 9 giugno 1983, notificato il giorno successivo, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, per violazione degli artt. 81, comma primo e quarto, e 97 Cost., gli artt. 6 e 7 della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 giugno 1983, recante "modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, in ordine all'adeguamento delle strutture operative forestali";

che con legge regionale 13 dicembre 1983, n. 117, l'Assemblea regionale siciliana ha disposto l'abrogazione dell'art. 6 e la modifica dell'art. 7, oggetto di impugnazione;

che il Commissario dello Stato, con atto in data 16 dicembre 1983, depositato nella cancelleria della Corte il 30 maggio 1984, ha rinunciato al ricorso, e che la rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente della Regione;

considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del procedimento iscritto al n. 27 reg. ric. del 1983, per rinuncia del Commissario dello Stato al ricorso, proposto il 9 giugno 1983, per l'impugnazione degli artt. 6 e 7 della legge regionale siciliana 28 luglio 1983, n. 87, recante "modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, in ordine all'adeguamento delle strutture operative forestali".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - AL DO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere