N. 382
ORDINANZA 19 DICEMBRE 1985
Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2/1 s.s. del 15 gennaio 1986.
Pres. PALADIN - Rel. DELL'ANDRO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l. 21 settembre 1984 n. 597 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie"), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1984 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra la Gestione Assistenza E.N.P.A.S. e Salvatore Vitale, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Rilevato che, con ordinanza emessa il 3 ottobre 1984, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l. 21 settembre 1984 n. 597 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie");
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo la manifesta inammissibilità o l'infondatezza della questione;
considerato che il d.l. 21 settembre 1984 n. 597 non è stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo Cost..
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l. 21 settembre 1984 n. 597 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie"), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere