˙ Ordinanza 381/1985 (ECLI:IT:COST:1985:381)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 09/10/1985;    Decisione  del 19/12/1985
Deposito del 30/12/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11338
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 381

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2/1 s.s. del 15 gennaio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. DELL'ANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 1984 n. 790 ("Ripiano dei disavanzi di Amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie"), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1984 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'amministrazione del Tesoro-Ufficio Liquidazione I.N.A.M. e Arrigo Arrighi e altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze del 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Rilevato che, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1984, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l. 28 novembre 1984 n. 790 (per errore materiale indicato nel dispositivo dell'ordinanza col n. 791) ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie");

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità o l'infondatezza della questione;

considerato che il d.l. 28 novembre 1984 n. 790 non è stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo., Cost..

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 1984 n. 790 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie"), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere