N. 380
ORDINANZA 19 DICEMBRE 1985
Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2/1 s.s. del 15 gennaio 1986.
Pres. PALADIN - Rel. DELL'ANDRO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 22 luglio 1985 n. 356 avente per oggetto ("Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia") promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 16 agosto 1985, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1985.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri,
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritentito che, con ricorso notificato il 16 agosto 1985, la Regione Toscana ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 22 luglio 1985 n. 356 ("Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia"), per asserito contrasto con gli artt. 117, 119, 3, primo comma, 81, quarto comma, 97 e 77 Cost.;
che nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza della questione sollevata.
Considerato che il d.l. 22 luglio 1985 n. 356 - cui si riferisce l'impugnazione pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, comma terzo, Cost,;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità ad esso relative, poiché il fatto che il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie che lo stesso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. la sentenza n. 307 del 1983 e le ordinanze nn. 350, 360, 361, 362 e 363 del 1983).
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 22 luglio 1985 n. 356 ("Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia"), sollevate, in riferimento agli artt. 117, 119, 3, primo comma, 81, quarto comma, 97 e 77 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere